Testamento

L’art. 587 del codice civile definisce così il testamento:

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

Le forme più comuni di Testamento sono:

IL TESTAMENTO OLOGRAFO: è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle.

IL TESTAMENTO PUBBLICO: prevede la presenza di un Notaio. Per redigere un testamento pubblico è opportuno recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni – metterà per iscritto le volontà dichiarate.

Per quanto sopra ho strutturato ed organizzato un’Assistenza Professionale a favore di Clienti che me ne fanno richiesta con cui provvedo, secondo quanto rappresentatomi:

  • O alla stesura personalizzata del proprio Testamento (olografo), curando ogni singolo particolare in modo da non poter essere impugnabile da eventuali azioni dei coeredi ed azioni di riduzione dei legittimari. Il Cliente dovrà solamente trascriverlo di proprio pugno su un foglio, datarlo e firmarlo;
  • Oppure ad assisterlo avanti il Notaio che metterà per iscritto le volontà dichiarate nel Testamento (pubblico).
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